N. 13/2015 (29/12/2015) – Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008. R 81)

INTERPELLO N. 13/2015

AllIstituto Nazionale Previdenza Sociale

 

Partenza Roma 29/12/2015 Prot. 37/ 0022873 / MA007.A001.1471

 

Oggetto: art. 12, digs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta ai quesito in merito all’esonera de! Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per ì lavoratori (ari, 37 del digs, n. 81/2008 e Accordo Staio Regioni dei 2122/201l).

 

L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha avanzato istanza di /interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all*esonero del medico competente, dipendente deiristituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dalPart. 37 del digs, n. 81 /20O8 e dall’ Accordo Stato Regioni del 21 /12/2011 in considerazione del fatto che il medesimo per il ruolo che ricopre è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui alPart 38 dei d.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo si osserva che Part, 37. comma J, del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salme e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Invece, Part. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “per lo svolgimento delle fumimi di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai semi del decreto legislativo 19 giugno 1999. n. 229, : e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’mtmtà in vigore del presente decreto legislativo. 1 erediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguili mila misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti Si lavoro”.

Inoltre Part. 37, comma 14 bis, del d.lgs. n, 81/2008, stabilisce che “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza In cui i contenuti dei percorsi formativi d sovrappongano. in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e deli ’aggiornamento corrispondenti erogati  […].  I

 

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce la seguenti indicazioni

Il medico competente si colloca quale soggetto attivo che. ai sensi delFart. 25 del d.lgs, n. 81/2008, “collahom con il datore dì lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai finì della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’ integrità psico-fìsica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori per la parte di competenza, e alla organizzazione del  servizio dì primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro […].

Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente, inoltre partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal DI 06/03/2013, docente dei suddetti corsi. Pertanto il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza.

Alla luce di quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che tede soggettò sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dalTart 37 del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi dì lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale.

Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell’ambito dell’azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato art. 38, per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.

Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di medico competente.

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing, Giuseppe PIEGARI)

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