N. 10/2016 (21/05/2016) – Gestione dell’amianto negli edifici con riferimento alla legge n. 257/1992 e al DM 06/09/1994.

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2016

 

Alla Confindustria

Prot. n. 9728 del 12/05/2016

 

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo all’ambito di applicatone della normativa in tema di gestione dell’amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marcio 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994.

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per sapere se gli impianti tecnici produttivi, strettamente correlati all’attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrino nella definizione di “impianti tecnici in opera all’interno ed all’esterno degli edfici” di cui al DM 6 settembre 1994. In particolare l’istante evidenzia che la circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, precisa che “la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edili fe con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all’intemo di edifici che all’estemo, nei quali l’amianto utilizzato per la coibentatone di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.

Al riguardo va premesso che la legge n. 257/1992 che dispone la cessazione dell’impiego dell’amianto disciplina — direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale attuativo – gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. La citata normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Sanità, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. Il decreto attuativo emanato nel 1994 – DM 6 settembre 1994 — definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo, prevedendo in proposito che “lapresente normativa si cppdca a strutture edidfie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utid^pafione collettiva in cui sono in opera manufatti e/ o materiad contenenti amianto dai quad può derivare una espostone a fibre aerodisperse”. A maggior chiarimento, lo stesso decreto precisa opportunamente che sono pertanto esclusi da tale normativa gd edfici industriad in cui la contaminatone proviene dalla lavoratone dell’amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriad dismessi o queld nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l’eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza, di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti’ e la successiva circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 che la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli impianti tecnici sia in opera all’interno di edifìci che all’esterno, nei quali l’amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell’impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto”.

 

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli “impianti tecnici in cpera aWintemo che all’esterno” è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell’edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell’ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti: mediante l’applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conduttore e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell’immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all’immobile; attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all’attività imprenditoriale e per questo non funzionali all’esercizio dell’immobile.

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

Numero: 10/2016
Destinatario: Confindustria

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