N. 1/2016 (21/03/2016) – Assenza del DURC nei cantieri temporanei o mobili

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 20088. N. 81 )

INTERPELLO N. 1/2016

 

Ministero del Lavoro e dalle Politiche Sociali

Partenza – Roma, 21/03/2016 Prot. 37 / 0005572 / MA007.A001.1471

Al Consiglio Nationale degli Ingegneri

 

Oggetto: art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modi fiche ed integrazioni – risposta al quesito in merito ail’art. 90, commi 9 e 10 del dJgs. ». 81/2008.

 

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parère di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione da dare ai commi 9 e 10 dell’art. 90 del decreto legislativo) 9/04/2008 ». 81, in tema di obblighi del commitente responsabile dei lavori e dell’estensione della previsione che tratta dell’assenzaa del documento unico di regolarità contributiva de/le imprese o dei lavoratori autonomi’. In particolare l’istante chiede di sapere:

1.L’esatto significato délia dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva ” ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;

2. se sia ammissibile in taie ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle ammimstrazioni concedenti che – nell’ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa – al momento délia ricezione del DURC irregolare prevedono a notificare al committente l’irregolarità, sospendendo l’efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all’art. 90, comma 10, secondo periodo, d.lgs. ». 81/2008 (“L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente”), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell’organo di vigilanza” in cantiere e quindi con il riscontro délia “assenza del DURC”.

Al nguardo va premesso che Part. 90, comma 9, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisée che “il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di afftdamento dei lavori ad un ‘unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l’idoneità lecnico-professiona/e delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XUII. Nei cantieri la cui entità presunta e inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui  periodo che precéde si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certifieato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII;

b)    […]

c)    trasmette ail’amministrazione concedente, prima deU’inifio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attiintà, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva detle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, dei decrcto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarafione attestante l’awenuta veriftea délia ulteriore documentafione di cui aile lettere a) e b)”.

Il successivo comma 10 prevede che “in assenza dei piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 […] oppure in assenza dei documento unico di regolarità contributiva dette imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia dei titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienzaa all’amministrafione concedente.

L’articolo 16-bis, comma 10, dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificaziom, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisée che “in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 18, comma 2, delta legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificationi, le stazioni appaltanti pubblicbe acquisiscono d’ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge”.

 

Tutto cio premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito l’art. 90, comma 9, dei d.lgs. n. 81/2008 stabilisée l’obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all’allegato XIII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la suddetta verifica puô essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi dei:

certificato di iscrizione alla Camera di commercio;

documento unico di regolarità contributiva;

autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
Cio posto, corne meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DU RC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per “assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)” deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso.

In altri termini se non puô esserc attestata la regolarità dei versamenti contributivi non vicnc rilasciato un “DURC irregolare” non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l’art. 2, co 2 e l’art. 7 del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l’esito positive) della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di “assenza di regolan td’ nell’art. 4 del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all’esito (positivo) délia qualc è possibile ottenere il rilascio del DURC.

Ne consegue che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un’impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non puô essere emesso in caso di irregolarità.

Al riguardo si fa presente che mentre nell’ambito dei lavori privati, corne previsto dall’art. 90, co 9, lett. a) e b), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell’ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d’ufficio il DURC, sia in forza dell’art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sia in forza dell’art. 44 bis del D:P.R. n. 445/2000 in base al quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovtvro controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto délia specifica normativa di settore” (vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 12/2012)

Occorre evidenziare che, nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all’amministrazione conccdente, prima dell’inizio dei lavori, corne previsto dall’art. 14, co 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012.

In merito al secondo quesito la Commissione ritiene che l’amministrazione concedente sospenda l’efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall’organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall’amministrazione concedente stessa.

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

 

Numero: 1/2016
Destinatario: Al Consiglio Nationale degli Ingegneri

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