Quali sono i requisiti professionali necessari allo svolgimento delle funzioni di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art.32. comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.?

(Risposta a quesito del 30 novembre 2010)

A riscontro del quesito proposto, premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente aN’ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono le seguenti precisazioni, le quali costituiscono unicamente le osservazioni dello scrivente ufficio non rappresentando il parere ufficiale del soggetto istituzionalmente competente.

In relazione ai corsi la cui frequenza è necessaria per svolgere il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), Le ricordo che il comma 5 dell’art. 32 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro” prevede che il possesso di laurea in una delle classi in esso indicate sono esonera dalla frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, dell’articolo in esame.

Per inciso, le classi di laurea richiamate e classi di laurea richiamate dal “testo unico” e presenti nel decreto 16 marzo 2007 (in GU n. 155 del 6/7/2007, S.O. n. 153) corrispondono a classi di laurea triennale. In particolare:

L7    ingegneria civile e ambientale

L8    ingegneria deH’informazione

L9    ingegneria industriale

LI 7    scienze dell’architettura

L23    scienze e tecniche dell’edilizia

Lo stesso decreto 16 marzo 2007 individua poi le classi di laurea magistrale che non sono esplicitamente richiamate dal decreto 81/2008 il quale richiama invece le classi di laurea identificate dal decreto 4 agosto 2000, quali:

–    classe    4    classe delle    lauree in    scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile

–    classe    8    classe delle    lauree in    ingegneria    civile e ambientale

–    classe    9    classe delle    lauree in    ingegneria    deN’informazione

–    classe    10    classe delle    lauree in    ingegneria    industriale

–    laurea magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca emanato in data 16 marzo 2007;

–    classe 4 delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, di cui al D.M. dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica emanato in data 2 aprile 2001 recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie”;

–    altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, su parere conforme del Consiglio Universitario Nazionale ai sensi della normativa vigente.

Il possesso di una delle lauree menzionate, dunque, consente l’esonero dai moduli “A” e “B” del corso per RSPP restando, pertanto, obbligatoria la frequenza del modulo “C” secondo quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

Tale corso avrà ad oggetto la prevenzione e protezione dai rischi, anche di natura ergonomia e da stress lavoro-correlato (di cui aN’art. 28, comma 1, del T.U.), di organizzazione in azienda e di relazioni sindacali.

Giova ricordare, infine, che i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione sono tenuti, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 32, a frequentare, con cadenza quinquennale, corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo suddetto.

 

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