N. 1/2020 (02/12/2019) – Sanzione violazione Art. 71 c. 7 e Art. 73 c. 4 D.Lgs. 81/08

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 1/2020

Destinatario: Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs.n. 81/2008 e successive modificazioniin merito “all’applicazione della sanzione prevista per la violazione dell’art. 71 comma 7 e art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08”.Seduta della Commissione del23 gennaio 2020.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione, in meritoalla seguente problematica: «L’art. 69, comma 1, lettera e) del D. Lgs81/08 definisce operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
L’art. 71, co. 7, lettera a) del medesimo Decreto sancisce che “qualora le attrezzaturerichiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischispecifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l’uso dell’attrezzatura dilavoro sia riservato ai   lavoratori   allo   scopo   incaricati   che   abbiano   ricevuto   una   informazione,formazione   ed addestramento adeguati.” Tale formazione, in relazione a quanto dispostodall’art. 73, comma 4, per le  attrezzature  che  richiedono  conoscenze  e  responsabilitàparticolari, ha caratteristiche “tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature inmodo idoneo esicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.”Visto quanto previsto dall’art. 69, co. 1, lett. e) del Testo Unico, quindi, anche il datoredi lavoro che utilizza le attrezzature di cui al comma 4 dell’art. 73 è considerato operatore e inquanto tale deve essere formato e abilitato al loro utilizzo.Ciò  premesso,  in  virtù  di  tale  parificazione  di  fatto  al  lavoratore,  si  richiede se  in  caso  di omessa abilitazione del datore di lavoro all’utilizzo di attrezzature di cui all’art. 73 co. 4 debba essere ascritta allo stesso la sanzione prevista dall’art. 87 -comma  2,  lettera  c),  del  D.  Lgs.  81/08,  in riferimento alla violazione di cui all’art. 71, comma 7, lettera a), del medesimo Decreto in relazione ai rischi che come un qualsiasi altro lavoratore potrebbe indurre ai terzi
».

Al riguardo, premesso che:

  • l’articolo 69 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,rubricato “Definizioni”,al comma 1, lettera e), definisce come operatore “il  lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”;
  • l’articolo 71deldecreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile  2008, rubricato “Obblighi  del  datore  di lavoro”, alcomma  7,  lettera a),  sancisce  che  qualora  le  attrezzature  richiedano,  per  il  loro impiego, conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro deve prendere le misure appropriate affinché “l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati”;
  • l’articolo 73del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Informazione, formazione e addestramento”,al comma 4, impone al datore di lavoro di provvedere “affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui  all’articolo  71,  comma  7,  ricevano  una  formazione,  informazione  ed  addestramento adeguati especifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone”;
  • il  medesimo  articolo 73,al comma  5, stabilisce  che “in  sede  di  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione”;
  • l’Accordo tra  il  Governo,  le  Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e di Bolzanodel22febbraio 2012 -n. 53/CSR concerne “l’individuazionedelle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni”;
  • l’articolo 87 del decreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile  2008,  rubricato “Sanzioni  a  carico  del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso”, alcomma 2, lettera c) stabilisce che il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro per la violazione dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8;

la Commissione rileva che il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151,recante “Disposizioni di razionalizzazione  e  semplificazione  delle  procedure  e  degli  adempimenti  a  carico  di  cittadini  e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge  10  dicembre  2014,  n.  183”,ha  modificatoil  precitatoarticolo  69,  comma  1,  lettera e),  deldecreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, inserendo nella definizionedi “operatore” anche il datore di  lavoro che  precedentemente  ne  era  escluso,ma  non è  intervenutosuisuccessivi  articoli  71, comma 7, lettera a)e 87, comma 2, lettera c), del medesimo decreto.Dal combinato dispostodelle predette normesievincelaprevisione disanzioni penali a carico del datore di lavoro e del dirigente unicamente nel caso in cui gli stessi abbiano incaricato all’uso di attrezzature di lavoro,che richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari,“lavoratori”che non abbiano ricevuto “una informazione, formazione ed addestramento adeguati”.

La Commissione, pertanto,ritienechea far datadall’entrata in vigoredel citato decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  151 sia vietato l’utilizzo di  qualsiasi  attrezzaturadi  lavoro,per  la  quale  è prevista una specifica abilitazione,da parte di qualsiasi “operatore”, compreso il datore di lavoro che  ne  sia  privo.  Tuttavia,fatta salva l’applicazione alle singole fattispecie concrete di diverse disposizioni sanzionatorie previste dalla normativa vigente, la Commissione ritiene-sulla basedelprincipio di tipicità che regola il sistema penale-che l’ambitodi operatività del sopra citato articolo 87, comma 2,  lettera c),  del  d.lgs.  n.  81/2008debba  esserecircoscritto  allefattispecie  in  esso previste, pertanto le relative sanzioni non possono essere applicatequalora tali attrezzature siano utilizzate dal datore di lavoro.

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

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