N. 10/2013 (24/10/2013) – Formazione Addetti Emergenza

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 10/2013

 

Roma, 24 ottobre 2013

 

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

 

Ministero del Lavoro delle politiche sociali

 

Partenza – Roma 29/10/2013Prot. 37/0018682/MA007.A001

 

Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:

1.    adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;

2.    sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008

 

Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione.

 

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall’allegato X del decreto, “i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze”, debbano conseguire ‘L’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609”.

 

Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dalLart. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati.

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

 


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