N. 4/2012 (22/11/2012) – Obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N.4/2012

 

Roma, 15 novembre 2012

Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

 

Partenza – Roma, 22/11/2012 Prot. 37 / 0021853 / MA007.A001

 

Oggetto: art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, – risposta al quesito relativo all ‘obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che Tarticolo 5 del DM 10 marzo 1998, al secondo comma, afferma che per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l ’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio

L’articolo 18, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell ‘attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza1‘. Tale designazione deve tener conto della “natura dell’attività, delle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e del numero delle persone presente (articolo 18, comma 1 lett. t), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

 

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L’articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l’esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.

Pertanto la previsione di cui all’articolo 18, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dalfart. 34, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione

La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).

 

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

(Ing. Giuseppe PIEGARI)

 

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