N. 10/2013 (24/10/2013) – Formazione Addetti Emergenza
Commissione per gli Interpelli
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)
INTERPELLO N. 10/2013
Roma, 24 ottobre 2013
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Ministero del Lavoro delle politiche sociali
Partenza – Roma 29/10/2013Prot. 37/0018682/MA007.A001
Oggetto: Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni -risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:
1. adeguatamente titolato, agli effetti del DM 10/03/1998, quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;
2. sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008
Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal DM 10/03/1998, attualmente in corso di revisione.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
Il DM 10/03/1998 non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell’idoneità del soggetto formatore per gli addetti all’emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all’emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall’allegato X del decreto, “i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze”, debbano conseguire ‘L’attestato di idoneità tecnica di cui all’articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609”.
Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dalLart. 37, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati.
IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
(Ing. Giuseppe PIEGARI)