N. 8/2019 (02/12/2019) – Avvicendamento Medico Competente nel corso dell’anno

Commissione per gli Interpelli

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 8/2019

Destinatario: Associazione  sindacale  CIMO  (Sindacato   dei   medici)

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs.n. 81/2008 e successive modificazioniin ordine al Medico Competente cui spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40,  comma  1, del  decretolegislativo  9  aprile  2008  n.  81,  nel  caso  di  avvicendamento avvenuto  nel  corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata svoltaalcuna  attività  di  sorveglianza sanitaria”.
Seduta della Commissione del 2 dicembre2019.

L’Associazione  sindacale  CIMO  (Sindacato   dei   medici) ha   formulato   istanza   di   interpello   per conoscere il parere di questa Commissione in merito aiseguenti quesiti concernenti le informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 ed in particolare: “a  quale  Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza nel caso di avvicendamentoavvenuto nel  corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)”; “l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività  di  sorveglianza sanitaria”.

Al riguardo,premesso che:

  • l’articolo 25del  decreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile  2008,  rubricato “Obblighi  delmedico competente”prevede gli obblighi gravanti sul medico competente; -l’articolo 40del  decreto  legislativo  n.  81  del  9  aprile2008,rubricato“Rapporti  del  medico competente con il Servizio sanitario nazionale”,al comma 1, stabilisce che “Entro il primo trimestre dell’anno successivo  all’anno  di  riferimento  il  medico  competente  trasmette,  esclusivamente  per  via  telematica,  ai servizi  competenti  per  territorio  le  informazioni,  elaborate  evidenziando  le  differenze  di  genere,  relative  ai dati  aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei  lavoratori,  sottoposti  a  sorveglianza  sanitaria  secondo  il  modello  in allegato 3B“;
  • l ’articolo 41del  decreto  legislativo  n.  81  del  9 aprile  2008,rubricato “Sorveglianza  sanitaria”prevede i casi di effettuazione della sorveglianza sanitaria e ne definisce i contenuti;
  • il  decreto  del  Ministro della  Salute,di  concerto  con  il  Ministrodel  lavoro  e  delle  politiche  sociali,del  9  luglio  2012 riguardante:“Contenuti  e  modalità di  trasmissione  delle  informazioni  relative  ai  dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale,Serie Generale,n.173 del 26luglio 2012, all’articolo 3, prevede i “Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori”ed all’articolo 4 statuisce “Disposizioni transitorie e entrata in vigore”;
  • il decretodel Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 6 agosto  2013, concernente: Modifica  del decreto  9  luglio  2012,  recante:  «Contenuti  e  modalitàdi trasmissione  delle  informazioni  relative  ai  dati  aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei  lavoratori,  ai  sensi dell’articolo  40  del  decreto  legislativo  9  aprile  2008, n.  81,  in  materia  di  tutela della  salute  e  della  sicurezza nei  luoghi  di  lavoro»,  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale, n.212  del  10settembre 2013, all’articolo 1, prevede la sostituzione dei commi da 1 a 4 dell’art. 4 del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 luglio 2012;
  • in sede di Conferenza Unificata, rep. atti 153/CU, 20 dicembre 2012 è stata sancita “l’Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6, della l.131/03 su Indirizzi per la realizzazione degli interventi  in  materia  di  prevenzione  a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 2012”;
  • è stato emanatoil decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  del  12  luglio  2016,  riguardante “Modifiche  relativeagli  allegati  3A  e  3B  del  decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.81  e  alle  modalità  di  trasmissione  dei  dati  aggregati  sanitari  e  di  rischio  dei lavoratori“,pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 184 dell’8 agosto 2016;

la  Commissione,per  quanto  attiene  il  primo  quesito, rilevache l’articolo  40,comma1,del decreto legislativon.81 del 9 aprile 2008, non disciplinail caso specificodell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa,si  segnala  chel’INAIL ha già  fornito  (sul  proprio  sito istituzionale)  indicazioni  al  riguardo, precisando  che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che  devono  essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.

Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letteraledelcitato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anchenel caso in cui non sia stata effettuata   sorveglianza   sanitaria nell’anno  di  riferimento, tenuto   conto   che   il modello 3Bprevedel’inserimentodiulterioriinformazionianche di carattere più generale.

Sul punto l’INAILsi  è  già  espresso(sulproprio  sito  istituzionale),  evidenziando  che: «Dal  momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per  sorveglianza  sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici».

 

Il Presidente della Commissione
Dott.ssa Maria Teresa Palatucci

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